Condizioni di consegna e pagamento alfer®

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Condizioni di consegna e pagamento alfer®

Condizioni di consegna e pagamento

1. Campo di applicazione

1.1 Le presenti condizioni di consegna e pagamento si applicano dall’01.01.2021 a tutti i contratti di vendita tra noi e i nostri acquirenti se si tratta di imprenditori, società di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico.
1.2 Imprenditore è qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione con capacità giuridica che per la conclusione del contratto, agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale indipendente.
1.3 Qualora le condizioni di acquisto del committente divergano dalle presenti condizioni di fornitura e pagamento, esse sono valide solo se la loro validità viene esplicitamente accettata da noi in forma testuale (p.es. per iscritto o per e-mail). Eventuali controdichiarazioni da parte del committente con riferimento alle proprie condizioni di contratto sono espressamente vietate.
1.4 Le nostre condizioni di fornitura e pagamento sono valide in modo esclusivo ed incondizionato, anche qualora fossimo a conoscenza di condizioni del committente discordanti o divergenti rispetto alle nostre ed effettuassimo la consegna senza riserve.
1.5 Se tra noi e il cliente vengono concordate disposizioni che si discostano dalle singole condizioni di consegna e pagamento, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni delle presenti condizioni di consegna e pagamento.

2. Conclusione e oggetto del contratto

2.1 Tutte le nostre offerte non sono vincolanti.
2.2 Modelli, illustrazioni, disegni, tonalità di colore e altro, contenuti in cataloghi, dépliant e altro materiale stampato possono presentare, per motivi tecnici di stampa, lievi differenze rispetto le caratteristiche dei prodotti da consegnare; tali differenze non sono considerate vizi.
2.3 Le illustrazioni e i disegni relativi alle nostre merci presenti in dépliant, materiale promozionale e listini prezzi, così come i dati contenuti in essi, ad es. materiale, dimensioni, forma, sono considerati giuridicamente vincolanti, solo se esplicitamente menzionati nel contratto.
2.4 Le informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti non costituiscono alcuna assunzione di garanzia sulla qualità o durabilità del prodotto.

3. Produzioni speciali

3.1 Per produzioni speciali si intendono tutte le versioni che differiscono da quelle riportate nei cataloghi o dépliant vigenti; ciò vale in particolare per i colori.
3.2 Eventuali incarichi per produzioni speciali necessitano senza eccezioni di conferma scritta da entrambe le parti relativamente alle informazioni su versioni, dimensioni, ecc.
3.3 Attraverso il pagamento totale o parziale dei costi per la produzione o l’acquisto di strumenti il committente non acquisisce alcun diritto; gli strumenti restano di nostra proprietà.
3.4 La consegna dei campioni richiesti avviene esclusivamente verso pagamento.
3.5 In caso di produzioni speciali, non rispondiamo per vizi derivanti dalla documentazione fornita dal committente.
3.6 In caso di produzioni speciali realizzate in base a disegni, modelli o altre informazioni fornite dal committente, non rispondiamo per la violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il committente deve esonerarci da rivendicazioni di terzi.

4. Valore minimo di ordinazione e prezzi

4.1 Il valore minimo per il primo ordine ammonta ad € 500,00, iva, tasse e dazi doganali esclusi.
4.2 I prezzi sono da intendersi nella valuta indicata, dazi doganali, tasse ed eventuali imposte esclusi e, qualora non indicato diversamente nella conferma del contratto e al punto 5.1 sottostante, EXW (Incoterms 2020) dal nostro stabilimento di Wutoeschingen, trasporto e imballaggio esclusi.

5. Trasporto e spese di imballaggio

5.1 Per il calcolo delle spese di trasporto sono determinanti il peso e i colli constatati durante la spedizione.
5.2 Le spese di imballaggio sono calcolate in base alle modalità tipiche del settore.

6. Consegna e trasferimento del rischio

6.1 Per la consegna ed il trasferimento del rischio è determinante l’EXW (Incoterms 2020) dal nostro stabilimento di Wutoeschingen, anche quando i costi di trasporto sono a carico nostro.
6.2 Se la merce è pronta per la spedizione ma questa o la consegna risultano ritardate per motivi di cui è responsabile il committente, in particolare per richiesta dello stesso, il trasferimento del rischio al committente avviene al momento della ricezione dell’avviso di disponibilità per la spedizione; in tale caso siamo tenuti a stipulare a spese ed onere dell’acquirente l’assicurazione da questi richiesta. Gli obblighi di pagamento del cliente rimangono invariati.

7. Termini di consegna, indisponibilità del prodotto e ritardo

7.1 Il termine di consegna viene concordato individualmente o specificato da noi al momento dell’accettazione dell’ordine.
7.2 Un termine di consegna vincolante decorre dalla data di spedizione della nostra conferma di incarico, ma non prima del momento in cui riceviamo tutti i documenti e i dati che il committente deve fornire.
7.3 Il termine di consegna è da ritenersi rispettato se prima della sua scadenza – a seconda del tipo di consegna concordato – la merce ha lasciato il magazzino ovvero quando abbiamo messo la merce a disposizione del cliente e gli abbiamo comunicato la disponibilità per la spedizione.
7.4 Qualora il termine di consegna fissato non possa essere rispettato per motivi a noi non imputabili (indisponibilità della prestazione), provvederemo immediatamente a informarne il committente ed a comunicare il nuovo termine di consegna previsto. Qualora la prestazione da fornire non sia disponibile neanche per il nuovo termine di consegna, per motivi di cui non siamo responsabili, abbiamo la facoltà di recedere dal contratto in tutto o in parte; l’eventuale corrispettivo già pagato dal committente sarà rimborsato immediatamente. In particolare, per indisponibilità del servizio si intende la non tempestiva consegna da parte del nostro fornitore, a condizione che sia stata conclusa un’operazione di copertura congruente, quando né noi né il nostro fornitore ne siamo responsabili ovvero se non siamo nel caso concreto obbligati all’approvvigionamento della merce.
7.5 La sussistenza di un ritardo nella nostra fornitura viene determinata in base alle disposizioni di legge. In ogni caso sussiste diritto al risarcimento del danno per il committente per la ritardata consegna solo a condizione che sia stata preventivamente accordata una adeguata proroga e da parte nostra non sia stata effettuata la consegna entro tale termine.
7.6 La nostra responsabilità in caso di ritardata consegna è limitata ai sensi del punto 11 delle presenti condizioni di consegna e pagamento. Per il resto i diritti delle parti contrattuali rimangono impregiudicati.

8. Consegne parziali, ritardi parziali e impossibilità parziale

8.1 Le consegne parziali sono consentite e fatturabili autonomamente, a condizione che ciò sia ragionevole per il cliente e che egli abbia un interesse oggettivo alla consegna parziale.
8.2 In caso di ritardo parziale o impossibilità parziale, il cliente può recedere dall’intero contratto o richiedere il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dell’intera obbligazione esclusivamente se l’esecuzione parziale del contratto non sia di suo interesse.
8.3 Per tutti gli altri aspetti, le disposizioni della precedente sezione 7 si applicano mutatis mutandis alle inadempienze parziali.

9. Condizioni di pagamento

9.1 Le nostre fatture sono esigibili sul conto indicato con uno sconto del 2 % entro 10 giorni o al netto entro 30 giorni dalla data della fattura stessa.
9.2 In caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni di legge. La ricezione dell’accredito sul conto indicato nella fattura per il pagamento è determinante al fine della puntualità del pagamento da parte del cliente. Il cliente si fa carico di tutti i costi aggiuntivi derivanti dalla scelta del mezzo di pagamento.
9.3 Ci riserviamo il diritto di cedere i nostri diritti relativi al rapporto commerciale con il committente per servizi di factoring.
9.4 La compensazione è possibile solo in presenza di controcrediti fondati sul medesimo rapporto giuridico, incontestati o riconosciuti, liquidi ed esigibili.
9.5 Il committente ha diritto a esercitare il diritto di ritenzione solo se il suo controcredito si fonda sul medesimo rapporto giuridico liquido ed esigibile.
9.6 Ci riserviamo il diritto di imputare i pagamenti del committente ai debiti precedentemente contratti dallo stesso.
9.7 Se il termine di pagamento viene superato possiamo, salvi ulteriori diritti, addebitare interessi di mora per l’ammontare minimo dei tassi di interesse e delle spese addebitate dalle banche per i prestiti in corso.

10. Obbligo d’ispezione e denuncia dei vizi

10.1 Il committente è tenuto a ispezionare o far ispezionare la merce immediatamente, verificandone la conformità all’ordine. L’obbligo di ispezione del cliente si estende all’intera fornitura.
10.2 I documenti di trasporto non devono essere firmati (nemmeno con riserva) prima che il numero di colli consegnato sia confrontato con i dati presenti sui documenti di trasporto. Eventuali colli mancanti o vizi devono essere annotati, fornendo informazioni precise, sui documenti di trasporto ed essere confermati dal conducente dello spedizioniere tramite firma chiaramente identificabile.
10.3 I difetti riconoscibili devono esserci comunicati in forma testuale immediatamente, al più tardi entro 3 giorni lavorativi (il sabato non è considerato giorno lavorativo) dalla consegna, con l’esatta indicazione dei singoli difetti presunti; in caso contrario la merce si considera approvata.
10.4 I vizi occulti devono essere denunciati in forma testuale immediatamente dopo la scoperta, al più tardi dopo la scadenza di 7 giorni lavorativi (il sabato non conta come giorno lavorativo). In caso contrario la merce si considera approvata anche per questi vizi occulti.

11. Responsabilità per difetti materiali

11.1 Le merci contestate devono essere immagazzinate in modo appropriato ed essere tenute a nostra disposizione.
11.2 Ci deve essere data la possibilità di esaminare la merce contestata.
11.3 Qualora in seguito a un reclamo del committente non sia constatata un’inadempienza contrattuale relativa alla merce il committente è tenuto a rimborsarci le spese sostenute per la verifica della merce.
11.4 In caso venga dimostrata l’inadempienza contrattuale relativa alla merce ci riserviamo il diritto di provvedere a nostra discrezione all’eliminazione del difetto o a una fornitura sostitutiva a fronte della contestuale restituzione della merce contestata.
11.5 I diritti di regresso contro fornitori (in particolare per i costi di smontaggio e installazione) sono disciplinati dalla legge. Tali diritti sono esclusi se la merce difettosa è stata ulteriormente lavorata dal cliente o da un altro imprenditore, ad esempio mediante l’installazione in un altro prodotto.
11.6 In caso di mancato miglioramento successivo il cliente ha diritto ad una riduzione di prezzo o al recesso, nonché al risarcimento dei danni in conformità alle disposizioni di legge. Tuttavia, la responsabilità sarà limitata ai sensi del successivo punto 11.
11.7 I difetti nelle prestazioni parziali non autorizzano il cliente a rifiutare le prestazioni rimanenti, a meno che il cliente non abbia il diritto di recedere dall’intero contratto a causa dell’adempimento parziale difettoso.

12. Responsabilità

12.1 Assumiamo responsabilità illimitata per danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute, riconducibili a violazione colposa di un dovere, ivi compreso il dolo o la colpa di nostri rappresentanti o ausiliari, nonché in caso di responsabilità oggettiva, in particolare ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto, e in caso di responsabilità in garanzia.
12.2 Assumiamo responsabilità illimitata per altri danni riconducibili a nostro dolo o colpa grave ovvero a una violazione intenzionale o gravemente colposa del nostro rappresentante legale o agente ausiliario.
12.3 In caso di violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale rispondiamo solo per i danni tipicamente prevedibili al momento della conclusione del contratto. Per obbligo contrattuale essenziale si intende un obbligo che consente l’adempimento regolare del contratto concluso con il committente, e sul quale il committente confidava o avrebbe potuto confidare, e il cui inadempimento colposo compromette il raggiungimento dello scopo contrattuale.
12.4 Si declina ogni nostra responsabilità in tutti gli altri casi, in particolare per danni indiretti e danni conseguenti (inclusi il mancato guadagno, la perdita della buona reputazione, i danni per interruzione di attività e le spese equiparabili).
12.5 Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per i nostri dipendenti, rappresentanti e ausiliari.

13. Termine di prescrizione

13.1 In caso di ricorso contro il fornitore nella catena di fornitura di un acquisto di beni di consumo, in caso di responsabilità oggettiva legale, in particolare ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto e in caso di responsabilità in garanzia, si applica il termine di prescrizione legale.
13.2 Anche in caso di danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute, riconducibili alla negligente violazione di un dovere ovvero a dolo o la colpa di nostri rappresentanti o ausiliari, in caso di altri danni, riconducibili a dolo o colpa grave nostra o del nostro rappresentante legale o agente ausiliario, così come in caso di i danni riconducibili alla violazione intenzionale o colposa degli obblighi contrattuali essenziali del rispettivo contratto da parte nostra o del nostro rappresentante legale o agente ausiliario, si applica il termine di garanzia legale.
13.3 Nel caso di un edificio, o di una cosa utilizzata per un edificio secondo il suo uso abituale che abbia causato il vizio dell’edificio, il termine di prescrizione è di cinque anni.
13.4 In tutti gli altri casi, il periodo di garanzia è di un anno.

14. Riserva di proprietà

14.1 Fino all’avvenuto pagamento di tutte le pretese presenti e future derivanti dal contratto di compravendita e dal rapporto commerciale in corso (crediti garantiti) ci riserviamo la proprietà delle merci da noi fornite (merci riservate).
14.2 Con la lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà il cliente non acquisisce la proprietà della merce prodotta in tutto o in parte; la lavorazione viene effettuata gratuitamente ed esclusivamente per noi. Qualora la riserva di proprietà dovesse per qualsiasi ragione estinguersi si conviene fin d’ora tra noi ed il cliente che la proprietà della merce passa a noi dal momento della lavorazione. Accettiamo il trasferimento della proprietà. Il cliente è costituito custode gratuito di questi beni lavorati.
14.3 In caso di lavorazione o confusione con beni di proprietà di terzi, acquisiamo la comproprietà della nuova merce nella proporzione determinata dal rapporto tra il valore di fatturazione della merce riservata e il valore di fatturazione della merce rimanente.
14.4 L’acquirente ha il diritto di rivendere la merce con riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale. Il cliente ci cede i crediti derivanti dalla rivendita della merce con riserva di proprietà, anche nella misura in cui la merce è stata lavorata o si è confusa. Se il prodotto della trasformazione della nostra merce soggetta a riserva di proprietà contiene solo gli articoli che ci appartenevano o sono stati consegnati con la cosiddetta riserva di proprietà semplice, il cliente ci cede l’intero diritto di credito al prezzo. Diversamente, quando le cessioni anticipate a più fornitori coincidono, abbiamo diritto ad una frazione del credito corrispondente al rapporto tra il valore di fatturazione della nostra merce soggetta a riserva di proprietà e il valore di fatturazione degli altri oggetti lavorati.
14.5 Fino a revoca il cliente può riscuotere per noi gli importi dovuti a proprio nome. Tale autorizzazione all’incasso può essere revocata solo se il cliente non adempie correttamente ai suoi obblighi di pagamento. Su nostra richiesta l’acquirente deve in tal caso fornire le informazioni sui crediti ceduti necessarie per l’incasso, mettere a disposizione i documenti corrispondenti e comunicare al debitore la cessione.
14.6 Il diritto di rivendere o trattare la merce riservata e di riscuotere i crediti si estingue con la cessazione dei pagamenti da parte del cliente, la richiesta di apertura di una procedura concorsuale sui beni del cliente o il pignoramento della merce riservata. I crediti ceduti e ricevuti in seguito devono essere immediatamente accumulati in un conto separato.
14.7 In caso di pignoramento, danneggiamento e/o distruzione della merce fornita il committente deve informarci immediatamente; la violazione di tale obbligo ci conferisce il diritto di risolvere il contratto. Sono a carico del committente tutte le spese che devono essere sostenute in particolare nell’ambito di un’eventuale opposizione di terzi per la revoca di un pignoramento e per il riapprovvigionamento delle merci riservate qualora queste non possano essere riscosse da terzi.
14.8 Ci impegniamo, su richiesta del committente, a svincolare le garanzie a noi spettanti in base alle condizioni che precedono qualora il valore realizzabile delle garanzie superi non solo temporaneamente di oltre il 10 % i crediti da garantire. Il suddetto limite di copertura del 110 % viene maggiorato dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile a nostro carico laddove fossimo gravati di tale imposta sul valore aggiunto per la realizzazione della merce assicurata derivante da una consegna da parte del cliente a noi. Il cliente ha inoltre il diritto di richiedere lo svincolo delle garanzie se il valore stimato della merce ceduta in garanzia supera il 150 % dei crediti da garantire. La scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.
14.9 In esito al nostro recesso dal contratto ci riserviamo il diritto di ritirare la merce con riserva di proprietà a condizione che il ritiro sia stato intimato con un termine adeguato. Le spese derivanti dall’esercizio del diritto di ritiro, in particolare le spese di il trasporto, sono a carico del committente. Ci riserviamo il diritto di riutilizzare la merce ritirata con riserva di proprietà e di soddisfarci dei relativi ricavi, qualora il riutilizzo sia stato comunicato con un termine adeguato. Nel caso in cui i ricavi superino i crediti in essere relativi al rapporto contrattuale, tale eccedenza sarà rimessa al committente.
14.10 Se una riserva di proprietà prolungata o estesa ai sensi dei paragrafi da 14.2 a 14.6 non è efficace ai sensi della legge del luogo in cui si trovano le merci riservate, l’acquirente non ha il diritto di rivendere le merci riservate salvo che non conceda a noi altri mezzi di garanzia del credito corrispondenti e promuova le azioni necessarie a tal fine. L’acquirente è tenuto a fornire tale garanzia anche se la legge del luogo in cui si trova la merce soggetta a riserva di proprietà non riconosce alcuna riserva di proprietà.

15. Deterioramento patrimoniale e dell’affidabilità creditizia

15.1 Se dopo la conclusione del contratto si verifica un peggioramento della situazione patrimoniale del cliente siamo autorizzati ad eseguire le consegne e le prestazioni in sospeso solo dietro prestazione di garanzia. Se il cliente non è in grado di fornire le necessarie garanzie entro un termine ragionevole siamo autorizzati a recedere dal contratto.
15.2 Lo stesso vale se dopo la conclusione del contratto veniamo a conoscenza di circostanze che danno adito a dubbi fondati circa la solvibilità o l’affidabilità creditizia del cliente, salvo che il cliente possa provare che tali fatti erano già noti a noi al momento della conclusione del contratto o che avrebbero dovuto esserlo se fossero state prese le necessarie precauzioni.
15.3 Nei casi di cui sopra siamo inoltre autorizzati a vietare l’ulteriore lavorazione e rivendita della merce con riserva di proprietà di cui al punto 14 e a revocare l’autorizzazione all’incasso ai sensi del punto 14.5.

16. Luogo di adempimento, diritto applicabile e foro competente

16.1 Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è la nostra sede (Wutoeschingen, Germania).
16.2 Si applica la legge tedesca con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci del 11.04.1980 (CISG).
16.3 Se il cliente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico o se il cliente o la filiale del cliente che conclude il contratto ha la propria sede legale al di fuori della Repubblica Federale Tedesca il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale a Wutoeschingen. Lo stesso vale se il cliente non ha un foro competente generale in Germania, trasferisce la sua sede legale, domicilio o residenza abituale al di fuori della Germania dopo la conclusione del contratto o se la sua sede legale, domicilio o residenza abituale non è nota al momento della presentazione dell’azione. Possiamo tuttavia far valere le nostre pretese anche presso il foro competente avente giurisdizione sulla sede del committente.

alfer® aluminium Gesellschaft mbH
Registro delle imprese della Pretura di Friburgo
HRB 620 227

Ultimo aggiornamento: 01.01.2021

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